Impianti da rinnovabili, VIA e PNRR
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contrasto tra amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988, in un procedimento in materia di VIA per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti nel PNRR, si applica l’art. 2 l. 241/1990, criterio generale dell’azione amministrativa ai sensi del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e dell’analogo principio presente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE: pur tenendo conto della complessità e della delicatezza della valutazione che tale organo è chiamato a compiere, il procedimento non può legittimamente protrarsi sine die. Sul punto, il privato istante vanta un interesse legittimo affinché il provvedimento sia concluso, ai sensi dell’art. 2 cit., con un provvedimento espresso.
Nel procedimento in materia di VIA per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti nel PNRR, l’atto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, co. 2-bis l. 400/1988, ha natura di atto di alta amministrazione ed è pertanto sindacabile da parte del G.A., in relazione ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e palese contraddittorietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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