Deroga al vincolo ferroviario
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 60 d.P.R. 753/1980 impone l’obbligo di motivazione solo nel caso in cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ritenga di poter ammettere la deroga al rispetto della distanza minima di 30 metri, stabilita dalla legge allo scopo di salvaguardare evidenti e rilevantissime esigenze di sicurezza pubblica e di manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’esercizio dell’attività ferroviaria. Di conseguenza, non occorre fornire una specifica motivazione in ordine agli interessi pubblici protetti e alla loro prevalenza rispetto all’interesse dei privati proprietari alla realizzazione dei beni all’interno di questa area sensibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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