I due tipi di vincolo idraulico
La Suprema Corte di Cassazione conferma quanto già statuito dal TSAP sull’esistenza di due tipologie distinte di vincolo idraulico.
Il primo, previsto dall’art. 133 lett. a) del RD n. 268 del 1904, concerne le opere di bonifica e loro pertinenze e prevede, a secondo della la loro importanza, una distanza minima per i fabbricati che può essere fissata da 4 a 10 metri; il secondo, previsto dall’art. 96 lett. f) del RD n. 523 del 1904, concerne tutte le altre acque pubbliche, le loro sponde, alvei e difese e fissa la distanza minima di 10 metri per le tutte le costruzioni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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