A che cosa possono derogare i parcheggi interrati previsti dall’art. 9 della L. 122/1989

04 Set 2014
4 Settembre 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 1131 del 2014.

Si legge nella sentenza a proposito dei piani di comparto e delle distanze: "1.2 La ricostruzione della disciplina applicabile, posta in essere dalla parte ricorrente, non considera che per quanto concerne la realizzazione dei parcheggi interrati risulta applicabile quanto previsto dall’art. 9 della L. n. 122/1989, nella parte in cui consente che i proprietari possono realizzare nel sottosuolo parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari e, ciò, anche in deroga agli strumenti  urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti (in questo senso anche Cons. Stato Sez. VI, 30-05-2014, n. 2821).

1.3 La disposizione sopra citata consente, pertanto, che sia possibile derogare alla disciplina regionale citata dalla ricorrente, così come risulta derogabile la disciplina in materia di piani di comparto e la necessità che sia rispettata la distanza di 5 metri dai fabbricati esistenti e, ciò, specie laddove si consideri come il parcheggio di cui si tratta sia interrato.

1.4 Si consideri, in ultimo, che la realizzazione del parcheggio implica il riferimento a standard funzionali ad un singolo immobile che, anche sotto questo profilo, non richiedono la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico".

A proposito di aree non urbane e di zone di tutela paesaggistica scrive il TAR: "2. Va respinto anche il terzo motivo del ricorso mediante il quale si sostiene che non sussisterebbero i presupposti per applicare la L. n. 122/1989 in quanto detta disciplina riguarderebbe solo le aree urbane e, nel contempo, si evidenzia che la realizzazione del parcheggio comporterebbe lo sbancamento di un’intera area a verde e ad andamento a declivio.

2.1 In particolare il ricorrente sostiene che l’art. 9 sopra citato non troverebbe applicazione in quanto non sarebbero possibili interventi in zone di tutela paesaggistica, ma solo in contesti di aree urbane. Dette argomentazioni non risultano condivisibili in quanto l’art. 9 sopra citato si limita a stabilire che è sempre possibile assentire l’opera in deroga allo strumento urbanistico con l’unica condizione che, nell’ipotesi in cui nell’area insista un vincolo, sia preventivamente acquisita la relativa autorizzazione. Nel caso di specie l’autorizzazione paesaggistica non solo è stata acquisita, ma è rimasta inoppugnata dalla parte ricorrente.

2.2 L’esame della cartografia allegata dall’Amministrazione comunale permette di verificare, inoltre, come l’immobile sia posto nelle
immediate vicinanze del centro storico del Comune di Zeno di Montagna e che, nel contempo, l’area in esame rientri nell’ATO San
Zeno di Montagna ovvero la zona relativa al centro storico del Comune".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1131 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC