Vincoli sui beni immobili di interesse culturale
Nel caso di specie, la Soprintendenza negava l’autorizzazione ex art. 21, co. 4 d.lgs. 42/2004 ad eseguire un intervento edilizio su un’area di proprietà del privato, retrostante un palazzo storico, sul rilievo che il vincolo storico e artistico gravante sul palazzo sarebbe esteso anche all’area retrostante.
Il TAR Veneto, dopo aver ricordato la differenza tra vincolo diretto e indiretto sugli immobili di interesse culturale, ha accolto il ricorso del privato, poiché un qualsiasi vincolo alla disponibilità , intesa in senso ampio, di un bene di proprietà privata deve essere di stretta interpretazione, perciò nel dubbio si dovrà concludere per l’inesistenza o la minore estensione del vincolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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