Autonomia delle valutazioni del Comune rispetto a quelle della Commissione per la salvaguardia di Venezia
Il TAR Veneto ha affermato che il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia assorbe ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta ambientale, per eseguire opere su zone di rilievo paesaggistico ed ambientale nell’ambito del perimetro lagunare - ivi compresi gli spazi acquei – ai sensi dell’art. 6 l. 171/1973. Tuttavia, resta salvo il potere del Comune di valutare la compatibilità o no del progetto del privato con le disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili alla fattispecie concreta in considerazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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