Autonomia delle valutazioni del Comune rispetto a quelle della Commissione per la salvaguardia di Venezia

03 Set 2021
3 Settembre 2021

Il TAR Veneto ha affermato che il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia assorbe ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta ambientale, per eseguire opere su zone di rilievo paesaggistico ed ambientale nell’ambito del perimetro lagunare - ivi compresi gli spazi acquei – ai sensi dell’art. 6 l. 171/1973. Tuttavia, resta salvo il potere del Comune di valutare la compatibilità o no del progetto del privato con le disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili alla fattispecie concreta in considerazione.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC