Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico e sub-procedimenti
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), giudicando l’impugnazione di un diniego dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico, ha affermato che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 l. 241/1990, deve essere adottata dalla P.A. procedente sulla base delle posizioni prevalenti, non necessariamente maggioritarie in senso numerico, ma qualificate in relazione al peso degli interessi pubblici tutelati.
L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli abilitativi e può legittimamente comportare il rigetto dell’autorizzazione unica se negativa, anche nel contesto di progetti di produzione da fonti rinnovabili, non potendo il bilanciamento con gli altri interessi, incluso quello alla produzione energetica da FER, tradursi nella compressione dell’interesse paesaggistico-ambientale, specie quando questo è qualificato dalla normativa come preminente.
Le misure di tutela di un sito di interesse comunitario (SIC), come il divieto di costruzione di impianti idroelettrici oltre una soglia prestabilita, sono espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa e risultano legittime se rispettano i principi di proporzionalità , non contraddittorietà e coerenza, potendo il diritto all’iniziativa economica (art. 41 Cost.) essere limitato per la tutela dell’ambiente e della biodiversità (art. 9 Cost. novellato), senza che ciò determini automatica illegittimità delle misure restrittive.
Le valutazioni positive espresse in fasi procedimentali intermedie (es. VIA) non possono generare un legittimo affidamento tutelabile in assenza di un titolo autorizzativo finale, specie se subordinato alla verifica di compatibilitĂ con norme sopravvenute.
Post di Alberto Antico – avvocato
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