Dichiarazione di notevole interesse pubblico dal punto di vista paesaggistico
Il TAR Veneto si è allineato alla Corte costituzionale nell’affermare che la potestà ministeriale riconosciuta dall’art. 138, co. 3 d.lgs. 42/2004, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui al precedente art. 136, non costituisce un potere straordinario o eccezionale, ma rappresenta la manifestazione della competenza costituzionale propria dello Stato di riconoscere e tutelare i beni del patrimonio culturale.
Non aveva pregio perciò l’eccezione del ricorrente, nel caso di specie, secondo cui il potere ministeriale violerebbe le competenze legislative ed amministrative attribuite alla Regione e agli Enti Locali nelle materie del paesaggio, dell’urbanistica e dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!