Difformità sulle coperture in casi ora non più assoggettati alla autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto ha esaminato il caso di un fondo agricolo sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Sull’area insistono tre manufatti, utilizzati come stalle, che sono stati oggetto di lavori di sostituzione della copertura e di ristrutturazione eseguiti in parziale difformità rispetto agli elaborati progettuali allegati alla DIA all’uopo presentata in data 11.03.2009 ed alla relativa autorizzazione paesaggistica (rilasciata il 03/09/2009).
Secondo la ricorrente la abusività delle opere sarebbe cessata in automatico, trattandosi di fattispecie non più assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del DPR 31/2017 (in combinazione con la lettera A.2 dell’allegato A, del DPR 31/2017).
La ricorrente ritieneva, inoltre, che il Comune non avrebbe considerato che la copertura realizzata (“lamiera grecata rossa” o “lamiera grecata monopanel rossa) e quella autorizzata (pannelli di tipo “sandwich”) appartengono alla medesima tipologia di materiali e, pertanto, la difformità contestata non avrebbe rilevanza paesaggistica.
Ma il TAR ha deciso in senso diverso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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