La cd. sanatoria condizionata è illegittima e comunque non estingue il reato edilizio
La Corte di cassazione penale ha osservato che la giurisprudenza penale è totalmente uniforme nel ritenere illegittimo, e non estintivo del reato edilizio ex art. 44, lett. b d.P.R. 380/2001, il permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, posto che un tale provvedimento contrasta con il concetto di doppia conformità ex art. 36 d.P.R. cit.
Post di Daniele Iselle
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Mi pare che poi in parte sarebbe in contrasto con il dettato : del dpr 37/2017- di cui
all’Art. 17. Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere.
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