Il condono edilizio non esclude il pagamento dell’indennità per la violazione paesaggistica

25 Mar 2014
25 Marzo 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 362 del 2014.

Scrive il TAR: "4. E', infatti, noto che il provvedimento sanzionatorio emanato ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/1939 trovi fondamento in una normativa diversa da quella prevista nelle leggi sul condono edilizio, inserendosi in un autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni, titolari di interessi diversi, seppur connessi, con quello urbanistico, precipuamente finalizzati alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, nonché alla repressione di eventuali abusi.

4.1 Detta ricostruzione trova conferma anche in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 26-11-2013, n. 5615) nella parte in cui ha sancito che, in presenza di abusi edilizi, l'oblazione di cui agli artt. 31 ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, e l'indennità prevista dall'art. 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497 trovano disciplina in normative differenti che delineano procedimenti autonomi nei quali intervengono differenti autorità titolari di interessi finalizzati alla tutela dell'ambiente. Si è così previsto che “pertanto l'indennità è dovuta anche in caso in cui sia intervenuto il condono edilizio delle opere abusive ricadenti in zone paesaggisticamente vincolate, per le quali l'autorità preposta alla tutela del vincolo abbia espresso parere favorevole (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VII, n. 1881/2008)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 362 del 2014

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