Il regime autorizzativo degli interventi edilizi in area paesaggistica

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che i casi riportati all’art. 149 d.lgs. 42/2004 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura al comma 1 art. cit., che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, co. 1-2 d.lgs. 42/2004 – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con una norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 31/2017, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 42/2004, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa. In tal senso, l’installazione di “recinzioni” e di “cancelli” non è soggetta ad autorizzazione semplificata per il solo fatto che figura nell’allegato B, essendo necessario valutarne l’effettivo impatto sul territorio. Trattasi di una valutazione autonoma rispetto a quella di rilevanza edilizia, richiesta al fine di ampliare i casi (egualmente non tassativi) di edilizia “libera” di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001. Nella stessa logica, il fatto che l’Allegato A menzioni solo la manutenzione delle recinzioni e non la loro installazione, non implica che non se ne possa mai valutare l’effettiva finalizzazione all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b d.lgs. 42/2004 comporta l’irrilevanza sotto il profilo paesaggistico. Non appare affatto implausibile, infatti, che in particolari contesti territoriali l’apposizione di recinzioni risponda ad esigenze di tutela delle colture in atto (nella specie, i vigneti), giusta la presenza in zona di fauna selvatica potenzialmente pericolosa per le stesse.

Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso Comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà. Tale intrinseca contraddittorietà può risolversi nella violazione dell’art. 1, co. 2-bis nonché dell’art. 6 l. 241/1990, afferente i compiti del responsabile del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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