Il vincolo paesaggistico imposto entro i 150 metri dai corsi d’acqua: i chiarimenti dell’Adunanza Plenaria
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate.
Nel caso di specie, il privato effettuava sine titulo un intervento di demolizione delle pareti perimetrali di tamponamento della parte di fabbricato abusiva e riutilizzo dello spazio come zona tettoia, in un fondo posto a 60 metri da un fiume, giustificandosi con il dislivello di circa 8,73 metri interposto tra l’alterato piano di campagna in questione e la base del letto fluviale.
L’Adunanza Plenaria, dopo aver dichiarato irrilevante la presenza del dislivello, ha statuito che la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni comporta una trasformazione edilizia del territorio e, pertanto, necessita di un titolo edilizio. Più precisamente, nella fattispecie concreta si imponeva un permesso di costruire ex art. 10, co. 1, lett. c, seconda parte d.P.R. 380/2001, volto alla demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli artt. 136, co. 1, lett. c-d e 142 d.lgs. 42/2004.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!