Invalidità viziante e invalidità caducante
Nel caso di specie, il privato impugnava due pareri con cui la Soprintendenza esprimeva il proprio favore ex art. 21 d.lgs. 42/2004 verso il suo progetto, nella parte in cui a suo dire contenevano prescrizioni pregiudizievoli.
Entrambe le prescrizioni erano recepite dall’autorizzazione paesaggistica, la quale vedeva un passaggio in conferenza di servizi e l’acquisizione dei pareri condizionati della polizia municipale e della mobilità acquea, del parere vincolante della Soprintendenza di Venezia e Laguna, del parere della Commissione Edilizia.
Il privato non impugnava in parte qua quest’ultimo atto.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso originario improcedibile, perché anche laddove fosse accoglibile, avrebbe accertato dei vizi di illegittimità viziante, ma non caducante dei due pareri, non idonei a travolgere le prescrizioni di cui alla successiva autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima infatti costituiva un’ineluttabile derivazione dei due pareri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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