La Commissione per la Salvaguardia di Venezia
Il TAR Veneto analizza la Commissione di Salvaguardia di Venezia: il relativo parere richiesto per l’esecuzione di opere edilizie nella laguna di Venezia (previsto dalla l. n. 171/1973) è obbligatorio e vincolante, immediatamente impugnabile e dal contenuto in parte diverso da quello dell’autorizzazione paesaggistica, poiché investe anche profili edilizi. A ciò si aggiunge che la Commissione ha personalità autonoma, e dunque l’impugnazione dei relativi atti deve essere notificata all’Ente, pena l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un contraddittore necessario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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