L’autorizzazione paesaggistica non presuppone la verifica della conformità dell’immobile allo stato legittimo

29 Mar 2023
29 Marzo 2023

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile sul quale debbano essere autorizzati ulteriori lavori valga per il rilascio di tutti i titoli di cui al d.P.R. 380/2001 – compresi quelli relativi alla normativa tecnica di cui alla Parte II del d.P.R. cit. (fra cui quelli concernenti la disciplina antisismica, sul conglomerato cementizio, sulle barriere architettoniche) – tra i quali non rientra l’autorizzazione paesaggistica.

Per l’effetto, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. stato legittimo dell’immobile.

Nel caso di specie il Comune, pur dovendo decidere su di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 3 d.P.R. 31/2017, non faceva alcun cenno a profili ambientali o paesaggistici ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta, né alla specifica normativa di cui al citato d.P.R. 31/2017 o al d.lgs. 42/2004, limitandosi ad evidenziare criticità prettamente “edilizie” dello stato dei luoghi e cioè che il locale interrato costituisse “opera difforme dalla…S.c.i.a.” e che non fossero state “prodotte le richieste certificazioni … in relazione al terreno rimosso per ricavare lo stesso locale interrato”.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Premesso:
    art. 146 c.4-
    4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
    art..11 c.11- dpr 31/2017
    11. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

    Per cui l’avere rilasciato un titolo abilitativo, quale provvedimento unico, e poi l’autorizzazione paesaggistica risulta in un secondo momento non compatibile, non vuol dire che il permesso sia a sua volta non legittimo, in quanto sono atti autonomi-

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  2. Anonimo says:

    Porto ad esempio un caso concreto: autorizzazione paesaggistica rilasciata con la prescrizione che la pompeiana in progetto fosse coperta come la restante parte del portico per uniformare il tutto; Per cui l’intervento era passato da attività libera, ha obbligo di presentare il titolo corretto per fare le opere- su una successiva variante il Comune ha rilevato tale aspetto, ma non rilevava sotto l’aspetto paesaggistica, visto che era stata la stessa Soprintendenza a dare la prescrizione, Per cui, pur non essendoci conformità edilizia (opere già realizzate), risultava non in contrasto con la parte paesaggistica- Per concludere, mi pare che questo sia un caso in cui : L’autorizzazione paesaggistica non presuppone la verifica della conformità dell’immobile allo stato legittimo-

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