Nullità del vincolo paesaggistico per indeterminatezza dell’oggetto?
Il TAR Bologna ha affermato che il vincolo paesaggistico, la cui cessazione è conseguente al solo perimento totale del bene sul quale insiste ed esclusivamente per i beni ricadenti nella tipologia delle così dette “bellezze individue” ex art. 136, co. 1, lett. a-b d.lgs. 42/2004, non può formare oggetto di un provvedimento di revoca per sopravvenienze, ferma restando la possibilità per la Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi degli artt. 137 ss. d.lgs. cit., di accertare la nullità parziale dell’atto impositivo del vincolo medesimo, limitatamente alle parti che risultino oggettivamente del tutto indeterminate, secondo il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, co. 2 cod.civ. e 21-septies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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