Revoca di un provvedimento e indennizzo
Il TAR Veneto ricorda che per ottenere l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 è innanzitutto necessario che vi sia un provvedimento e che lo stesso sia stato revocato ai sensi della norma (o comunque sia di segno negativo). Non è dunque possibile adire tale disposizione se si è in presenza di una presunta inerzia della P.A. nell’adozione di un provvedimento (ritenuto dovuto dalla parte), in quanto trattasi di un’ipotesi di silenzio-inadempimento.
Alla base del diritto all’indennizzo vi è in ogni caso la sussistenza di un’aspettativa giuridicamente tutelata, non ravvisabile nell’ipotesi di un project financing non attuato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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