Nuovi volumi e superfici e autorizzazione paesaggistica postuma
Il TAR Catania ha affermato che, a differenza del periodo previgente all’introduzione dell’art. 17 d.P.R. 31/2017, nell’ambito di un procedimento ex art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004, il rigetto dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non può essere motivato sulla base del mero riscontro dell’aumento di volumetria o della superficie utile, dovendo valutare se l’intervento o l’opera non rientri nella casistica di cui all’Allegato B del d.P.R. n. 31/2017.
Solo nel caso in cui dalla mera descrizione emerga, in modo autoevidente, l’impossibilità di ricondurre l’opera o l’intervento nell’ambito del citato Allegato B, la motivazione del diniego può ancorarsi al mero richiamo alla preclusione di legge. Di contro, in assenza di tale autoevidenza, la motivazione del provvedimento di diniego deve dar conto dell’insussistenza dei presupposti legalmente contemplati, onde valutare la compatibilità paesaggistica in una prospettiva differente: quella del tendenziale mantenimento dell’opera realizzata in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, mentre solo in caso negativo (“solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere”, cfr. art. 17, co. 1 d.P.R. 31/2017) può essere disposta la rimessione in pristino e il diniego del nulla-osta in sanatoria.
Tale valutazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo non necessita di un’istanza ad hoc da parte del privato, costituendo uno dei possibili esiti della procedura di cui all’art. 167, co. 4 cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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