Parere paesaggistico tardivo della Soprintendenza: in ogni caso il Comune deve motivare la propria decisione
Il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di un Comune di autorizzazione paesaggistica, che si limitava a richiamare per relationem il parere reso dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine ex art. 146 d.lgs. 42/2004, in quanto in tal caso, anche prescindendo dall’applicabilità del silenzio-assenso tra PP.AA. ex art. 17-bis l. 241/1990, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’Organo ministeriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Da non condividere- solo burocrazia che non serve. solo formalità
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