Silenzio-assenso tra PP.AA. nei procedimenti paesaggistici

27 Ott 2022
27 Ottobre 2022

Il TAR Sardegna ha affermato che, qualora l’Ufficio tutela del paesaggio (primo livello dell’istruttoria) rilasci un parere sfavorevole all’autorizzazione paesaggistica postuma e, a seguire, la Soprintendenza (secondo livello) non si esprima, il privato non può invocare l’istituto del silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 17-bis l. 241/1990, perché il parere sfavorevole mantiene il proprio effetto di valutazione contraria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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