Silenzio-assenso tra PP.AA. nei procedimenti paesaggistici
Il TAR Sardegna ha affermato che, qualora l’Ufficio tutela del paesaggio (primo livello dell’istruttoria) rilasci un parere sfavorevole all’autorizzazione paesaggistica postuma e, a seguire, la Soprintendenza (secondo livello) non si esprima, il privato non può invocare l’istituto del silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 17-bis l. 241/1990, perché il parere sfavorevole mantiene il proprio effetto di valutazione contraria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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