Silenzio della Soprintendenza nei procedimenti paesaggistici
Vi è grande dibattito in giurisprudenza sul significato da attribuire al silenzio della Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), oppure di compatibilità paesaggistica (art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004).
Le tesi possibili sono tre, una volta scaduto il termine di legge:
- a) consumazione del potere per l’organo statale di rendere un qualunque parere (di carattere vincolante o meno);
- b) permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di emanare un parere di carattere vincolante, nonostante la decorrenza del relativo termine perentorio;
- c) residua possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere che, però, perderebbe il carattere di vincolatività e dovrebbe essere autonomamente valutato dalla P.A. deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Il TAR Sardegna ha aderito a quest’ultima interpretazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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stante alla legge 241/90 – non mi pare che la terza soluzione sia attuabile-
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
(comma introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)
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