Successione normativa in materia di compatibilità paesaggistica
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione degli effetti, anche intertemporali, apportati dall’art. 27, co. 1 d.lgs. 157/2006, che ha riscritto l’art. 167 d.lgs. 42/2004, cd. Codice Urbani: la riforma ha previsto in ogni caso la demolizione del manufatto abusivo, a prescindere dalla sua astratta compatibilità paesaggistica, salvo fattispecie eccezionali ex art. 167, co. 4 cit. Ciò ha comportato un regime più severo rispetto a quello previgente, che ammetteva la possibilità di irrogazione della sanzione pecuniaria, con salvezza dell’immobile o dell’intervento realizzato abusivamente, previo accertamento della sua compatibilità paesaggistica.
All’esito, il Consiglio ha ritenuto che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio, non della commissione dell’illecito.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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