Tutela paesaggistica delle acque
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che, ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004, sono di interesse paesaggistico i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal r.d. 1775/1933 (T.U. acque e impianti elettrici), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
I proprietari non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e hanno l’obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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E’ fatto salvo l’art. 142 comma 2 – codice urbani, e non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano in Zona A e B- ed altro
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