Principi utili sul vincolo ferroviario
Il TAR Veneto ha affermato che:
- l’art. 56 d.P.R. cit. si riferisce ai depositi, ovvero ad ammassi e agglomerati di materiale siti nella fascia di rispetto;
- le costruzioni sono invece regolate dall’art. 49 cit., che prevede il divieto lungo i tracciati delle linee ferroviarie di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia;
- il vincolo ferroviario può essere ridotto quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze lo consentano (art. 60 d.P.R. 753/1980);
- al ricorrere delle precedenti condizioni, l’Amministrazione conserva comunque la discrezionalità per negare la riduzione del vincolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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