Nella revoca la mancata indicazione dell’indennizzo non esplica di per sé effetto viziante

03 Nov 2015
3 Novembre 2015

In un’articolata vicenda che ha visto, peraltro, un’amministrazione comunale revocare ad una società di telecomunicazioni la concessione all’installazione di una stazione radio base il Consiglio di Stato ha affermato il principio per cui la mancata previsione nel provvedimento di revoca di un precedente atto dell’indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 non esplica di per sé effetto viziante restando il privato legittimato ad azionare la pretesa indennitaria con onere di provare estremi e presupposti della lamentata perdita patrimoniale.

 Post di Dario Meneguzzo - avvocato

 

 

 Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

 

 

Tags: ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC