Bonifica siti di interesse nazionale: conseguenze negative a carico del proprietario incolpevole
Il TAR ricorda che a carico del proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione non grava alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali di recupero del sito, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale, assistite anche da privilegio speciale immobiliare; a tutela dell’interesse generale, infatti, nel caso in cui il responsabile non sia individuato, l’autorità pubblica si fa carico degli interventi in questione, ferma restando la possibilità di rivalersi, dal punto di vista patrimoniale, nei limiti del valore del sito bonificato, sul proprietario incolpevole (art. 17, comma 10 del d.lgs. 22/1997 e art. 253 del d.lgs. n. 152/2006).
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