Il termine di 10 giorni previsto dall’art. 10 bis L. n. 241/1990 non è perentorio

24 Mar 2016
24 Marzo 2016

Una sentenza del TAR Basilicata si occupa del termine di 10 giorni, previsto dall’art. 10 bis L. n. 241/1990, per l'invio di osservazioni da parte degli interessati sui motivi ostativi comunicati dalla P.A.

Il TAR precisa che il termine non è perentorio, che esso interrompe e non sospende i termini per la conclusione del procedimento e che la P.A. ha l'obbligo di valutare anche le osservazioni presentate fuori termine, se il procedimento non è già concluso.

Post di Dario Meneguzzo -avvocato

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