Oneri da sicurezza e servizi esclusi dall’obbligo di indicarli
Il T.A.R. Milano fa il punto sull’annosa questione degli oneri da rischio specifico, giungendo ad affermare che questo obbligo sussisterebbe per tutte le tipologie di appalti di lavori/servizi e/o forniture, salvo quei servizi che, per la loro natura(servi intellettuali o servizi di cui all’All. II.B del Codice dei Contratti), non sono soggetti a quest’obbligo. Per completezza si evidenzia che altra parte dei Giudici, invece, ritiene che l’omessa indicazione degli oneri da sicurezza negli appalti di servizi/forniture rileverebbe solo ai fini dell’anomalia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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