Negli appalti di servizi le attrezzatture devono essere indicate a pena di esclusione

17 Set 2013
17 Settembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 11 settembre 2013 n. 1091, chiarisce che, negli appalti di servizi, la disposizione prevista dall’art. 42, c. 1, lett. h), D. Lgs. 16372006 (secondo cui: “Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: (...) h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto”) è da intendersi prevista a pena di esclusione ex artt. 46, c. 1 bis e 48, D. Lgs. 163/2006.

 A riguardo si legge che: “7.1. Infatti, la richiesta di indicazione dei veicoli messi a disposizione per l’espletamento del servizio di cui alle citate disposizioni della legge di gara, da un lato, risponde ad uno specifico interesse pubblico inerente l’oggetto e la natura del servizio messo a gara (per lo svolgimento del quale risulta essenziale “la disponibilità di mezzi preventivamente allestiti al bisogno ed omologati”), dall’altro, risulta perfettamente conforme al dettato dell’art. 42, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale ammette, nel caso di appalti di servizi, che la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti possa essere fornita mediante una specifica “dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto”, ossia mediante una descrizione delle attrezzature e dei materiali tecnici di cui il concorrente intende avvalersi, tale da consentirne una loro precisa individuazione già in sede di offerta, suscettibile di verifica ai sensi del successivo art. 48 (il cui esito negativo comporta la sanzione espulsiva).

7.2. Peraltro, nella fattispecie in esame, l’omessa elencazione dei mezzi che in concreto sarebbero stati utilizzati per il servizio si è tradotta, al contempo, nel difetto di un requisito speciale per la partecipazione alla gara e in un’incertezza assoluta di un elemento essenziale dell’offerta, in quanto tale non suscettibile di alcuna “regolarizzazione” successiva da parte della stazione appaltante (pena la violazione della par condicio dei concorrenti), così da determinarne la necessaria esclusione dalla gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Venento 1091 del 2013

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