Il TAR boccia i criteri per qualificare la pollina un rifiuto
Il T.A.R. Veneto ha annullato l’art. 16, c. 5, dell’Elaborato A “Normativa di Piano” rientrante nell’allegato A del “Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani e Speciali” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29.04.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 01.06.15, ove prevede che: “in applicazione del principio di precauzione e a tutela del diritto alla salute e all'ambiente, nelle more del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 184 bis, comma 2, del D. Lgs. N 152/2006, che adotti le misure per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi necessari affinché la pollina sia qualificabile come sottoprodotto e, pertanto, nei casi concreti, utilizzabile come biomassa combustibile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 96/2010, per un periodo di 24 mesi, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianto di produzione energetica alimentati da pollina, né concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei medesimi impianti”.
In definitiva il Collegio ritiene che la suddetta deliberazione, ove consideri la pollina un rifiuto e non un sottoprodotto, si ponga in insanabile contrasto con la normativa nazionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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