Il costo per il potenziamento della rete idrica non è classificabile quale contributo per opere di urbanizzazione primaria e la giurisdizione non spetta al TAR

01 Ott 2012
1 Ottobre 2012

Il ricorrente ha presentato ricorso al TAR per chiedere l’accertamento del diritto di ripetere la somma di € 28.008,79 pagata all’Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona per opere di potenziamento della rete idrica comunale e per la conseguente condanna al pagamento in proprio favore della predetta somma.

In occasione di alcuni lavori edilizi, il ricorrente aveva richiesto all’Azienda Generale Servizi Municipali di Verona (di seguito AGSM) il preventivo per la fornitura di acqua e gas per le utenze domestiche dei blocchi C1 e C2 e per l’allacciamento fognario.  A seguito della suddetta richiesta, l’AGSM forniva per i blocchi C1 e C2 tre preventivi di cui uno per l’allacciamento e i contatori per usi domestici (prev. n. 864853), uno per l’uso dell’acqua antincendio (prev. n. 872043) e uno per il potenziamento della rete idrica da realizzare  pari a € 25.462,54 (prev. n. 872813), con la precisazione che il contestuale pagamento di tutti e tre i preventivi sarebbe stata condizione imprescindibile per l’inizio dei lavori di allacciamento.

Secondo il ricorrente, la richiesta dell’AGSM di incamerare la somma di € 25.462,54 (più IVA) per il potenziamento della rete idrica comunale (cfr. prev. n. 872813), peraltro adempiuta con riserva di ripetere quanto versato, sarebbe illegittima perché riguardante lavori pubblici di esclusivo interesse della collettività che avrebbero dovuto essere realizzati a spese dell’ente locale.

Il TAR, con la sentenza n. 1220 del 2012, ha ritenuto di non avere giurisdizione in materia: "Osserva, ai fini del decidere, il Collegio, che con Conferenza di Servizi intercorsa tra il Comune di Verona e l’AGSM in data 14.01.2003, è stato appurato che la somma di cui parte ricorrente chiede la restituzione non è classificabile quale contributo per opere di urbanizzazione primaria le cui controversie, in ordine al quantum, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
11.3. Dal verbale della conferenza risulta, infatti, che il potenziamento della rete idrica, in ragione del quale la predetta Azienda municipalizzata ha chiesto alla ricorrente il pagamento della somma di € 25.462,54, più IVA, (cfr. prev. n. 872813), “si è reso necessario per l’allacciamento dell’immobile della Victoria Costruzioni s.p.a. (SK n. 2977/99), per le esigenze specifiche della Società stessa (es. bocca antincendio) e non per l’interesse della collettività”.
11.4. Conseguentemente, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal Comune di Verona il quale, con nota datata 19.02.2003, prot. n. 23467, ha rappresentato alla ricorrente l’impossibilità di restituire la predetta somma, a scomputo di quanto pagato a titolo di contributo di concessione, anche in considerazione del fatto che non era stato preventivamente richiesto l’assenso all’Amministrazione comunale in relazione alle opere realizzate dall’AGSM.
11.5. In conclusione, non essendo la somma richiesta dalla ricorrente classificabile quale contributo di urbanizzazione e risultando, invero, i lavori effettuati dall’AGSM parte integrante dell’allacciamento concernente le bocche antincendio degli immobili oggetto d’intervento, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione".

sentenza TAR Veneto 1220 del 2012

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