Esclusione dalla fruizione dei servizi a domanda individuale e dei contributi per i contribuenti morosi
Il TAR Piemonte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla controversia in oggetto, in relazione alla domanda finalizzata ad ottenere gli assegni, per il nucleo famigliare e di maternità, previsti dagli artt. 65 e 66 della L. 448/98.
La Giunta Municipale aveva deliberato “di condizionare in modo tassativo l’erogazione dei servizi a domanda individuale al pagamento delle relative contribuzioni; di condizionare l’erogazione dei contributi economici di ogni genere erogati dal Comune al pagamento dei tributi locali (IMU-TASI-TARI) al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di danno erariale; di condizionare l’erogazione dei contributi provenienti da altri Enti Pubblici, oltre che alla verifica della veridicità delle dichiarazioni, anche alla verifica della posizione contributiva dell’utente nei confronti del pubblico erario (tributi locali) considerando questo ultimo come bene collettivo da tutelare anche quando si tratti di erogazioni non finanziate dalle entrate proprie del Comune… per quanto attiene ai contributi erogati da altri Enti Pubblici, di procedere, in prima istanza, all’accurata verifica della veridicità delle dichiarazioni con particolare riferimento ai casi dichiarati a reddito “zero” e, successivamente, di procedere alla verifica della posizione contributiva dell’utente nei confronti del pubblico erario (tributi locali) sospendendo erogazione del contributo fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva stessa”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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