Nella S.C.I.A. in sanatoria opera il silenzio-assenso

27 Mag 2014
27 Maggio 2014

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 31 marzo 2014 n. 1534, si occupa della S.C.I.A. edilizia in sanatoria stabilendo che se l’Amministrazione comunale non inibisce l’intervento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’abuso edilizio si intende sanato: “5. Come risulta dall’esposizione in fatto, l’appellante incidentale ha prodotto copia della segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, come modificata e integrata dalla L.R. 16 settembre 2011, n.8), presentata al Comune di Perugia in data 19 dicembre 2012, a sanatoria dell’abuso oggetto dell’ordine di demolizione impugnato in primo grado.

Non è stato contestato dal Comune di Perugia che sia effettivamente decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della predetta s.c.i.a senza che sia stato adottato (e comunicato) alcun provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività proprio ai sensi dell’art. 21, comma 12, della citata L.R. n. 1 del 2004: a ciò consegue che sussiste un titolo abilitativo, sia pur in sanatoria, dell’attività edilizia, originariamente abusiva.

Sotto tale profilo deve rilevarsi che la presentazione della s.c.i.a. (e la conseguente avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria) costituisce in realtà ammissione dell’abuso edilizio commesso, avendo quella segnalazione certificata carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità di fatti attestati e a produrre, con l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una eventuale diversa volontà delle parti (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2086 per un’ipotesi analoga in tema di condono edilizio ex lege 28 febbraio 1985, n. 47)”.

Ciò determina una sopravvenuta carenza d’interesse da parte dell’Amministrazione a coltivare il ricorso perché: “Ciò posto, essendo stato sanato l’abuso che aveva legittimato l’emanazione dell’ordine di demolizione oggetto di controversia, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’originario ricorso proposto in primo grado, essendo venute meno nelle more del giudizio le condizioni dell’azione che, com’è noto, devono persistere per tutto il giudizio”.

Alla luce di ciò si evince che, se per il Permesso di costruire in sanatoria vige la regola del silenzio-rigetto o silenzio-diniego, ex art. 36, c. 3 del D.P.R. n. 380/2001, laddove l’Amministrazione non si pronunci entro sessanta giorni dalla richiesta (per il permesso), nella S.C.I.A. in sanatoria, al contrario, vige il principio del silenzio-assenso (nei 30 giorni). Ovviamente ritengo che sia sempre fatto salvo, in ambedue le ipotesi, il potere di autotutela dell’Amministrazione. 

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 1534 del 2014

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