I gradi di protezione degli edifici previsti dal PRG vanno interpretati in base allo stesso PRG e non alla normativa statale
Il TAR Veneto si occupa dei gradi di protezione previsti dal PRG per gli edifici sìtuati nei centri storici e chiarisce che i riferimenti alla tipologia di interventi edilizi ammissibili nei centri storici non può svolgersi, come afferma la parte ricorrente, esclusivamente con riguardo alle definizioni contenute nella normativa statale, ma deve tener conto di ciò che è espressamente ammesso dalla normativa locale afferente lo specifico grado di protezione attribuito all’edificio.
In particolare, nel caso in esame, si trattava di capire le modalità ammissibili per la consentita "ristrutturazione", al fine di stabilire se comprendesse anche la demolizione e la ristrutturazione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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