Azione di annullamento e azione risarcitoria
Il T.A.R. ricorda che se la domanda di annullamento diventa improcedibile per carenza d'interesse, il privato che intenda comunque ottenere un ristoro economico di carattere risarcitorio, ex art. art. 34, terzo comma, cod. proc. amm. in base al quale “quando nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori”, deve o avere già proposto la domanda risarcitoria o almeno dimostrare di essere in procinto di proporla, mentre non basta una generica riserva di proporla eventualmente in futuro.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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