Inagibilità di edifici diversi dalle case di abitazione

05 Giu 2017
5 Giugno 2017

L'articolo 26 del D.P.R. 380 del 2001 stabilisce che: "1. Il rilascio del certificato di agibilita' non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".

Il citato articolo 222 stabilisce che: "Il Podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche o ordinarne lo sgombero".

Il TAR Veneto precisa che le disposizioni si applicano anche agli edifici diversi dalle case di abitazione (nel caso specifico un allevamento). 

Il TAR afferma anche che la dichiarazione di inagibilità  deve contemperare gli interessi delle parti (e ha ritenuto corretta la procedura effettuata dal comune, che prima aveva invitato a eliminare le situazioni di insalubrità e poi, a fronte della inerzia dell'interessato, aveva dichiarato l'inagibilità a decorrere dal 90° giorno successivo, per dare ancora tempo per regolarizzare la situazione).

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato


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