Provvedimenti sanzionatori dell’Antitrust ed esclusione dalla procedura di gara
Il TAR Piemonte, in una propria recente sentenza, si è soffermato sulla gravità dell’errore nell’esercizio dell’attività professionale di un operatore economico che può determinare l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, specie se determinato da violazioni del principio comunitario della concorrenza.
Ha pertanto dichiarato (anche sulla scorta di una pronuncia della CGUE) che l’esistenza di un provvedimento sanzionatorio in materia di concorrenza, emanato dall’A.G.C.M. e confermato in sede giurisdizionale, può assurgere a “grave errore professionale” ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara.
Però, ha aggiunto il TAR, tale errore deve essere soggetto a valutazione da parte della Stazione Appaltante in relazione all’affidabilità dell’operatore economico, e quindi l’eventuale esclusione basata solamente sull’esistenza di tale provvedimento deve essere annullata per carenza di motivazione. Il Giudice Amministrativo ha infatti sottolineato la differenza di contenuto del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust (che guarda al passato) e del giudizio di affidabilità spettante alla P.A. (che guarda al futuro).
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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