Massima volumetria condonabile
Il TAR Veneto ha di recente ricordato, in una propria sentenza, che il limite massimo condonabile mediante la l. n. 326/2003, e la successiva l. R.V. n. 21/2004, è pari al 30% del volume originario e legittimamente assentito, fino comunque ad un massimo di 450 mc. Le due condizioni, quindi, devono essere soddisfatte entrambe.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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