Il requisito del fatturato specifico nei pubblici appalti
Il TAR Veneto ha affermato che, secondo la più recente giurisprudenza, la qualificazione del fatturato specifico, come requisito di carattere economico-finanziario o di capacità professionale e tecnica, va effettuata sulla base del tenore letterale della lex specialis.
Nel caso di specie, l’aggiudicatario aveva dichiarato di rispettare il requisito in virtù di un contratto di avvalimento, ma tale contratto era del tutto generico e non specificava i modi (es. affitto d’azienda, messa a disposizione della dirigenza tecnica o comunque di una supervisione tecnica, del know how, predisposizione di un programma di formazione del personale o altro) attraverso i quali la specifica esperienza maturata dall’impresa ausiliaria nel settore considerato potesse essere effettivamente trasferita all’impresa ausiliata.
Perciò, il TAR ha dichiarato nullo il contratto per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418, co. 2 c.c. e, di conseguenza, ha ritenuto che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver adeguatamente dimostrato il possesso del requisito del fatturato specifico in attività analoghe richiesto dal bando di gara.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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