La Corte dei Conti e l’uso della graduatoria del concorso pubblico di un altro Comune

18 Lug 2013
18 Luglio 2013

La normativa che consente ad una Pubblica Amministrazione di realizzare lo c.d. scorrimento della graduatoria concernente un concorso pubblico di un’altra Amministrazione, anziché indire un autonomo concorso, è contenuta nell’art. 3, c. 61, l. 350/2003 (legge finanziaria 2004) secondo cui: “I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di  un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

 Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 19 maggio 2011 n. 864, ritiene che l’inciso “previo accordo tra le amministrazioni interessate” comprenda anche il “nulla osta” rilasciato da un ente: la norma citata infatti non ritiene necessaria una convenzione ad hoc tra gli enti poiché “5.1. In realtà la norma sopra citata ed il regolamento comunale sull’accesso, che costituisce, come sopra chiarito, la fonte normativa del procedimento di assunzione per cui è causa, non fanno alcun riferimento ad alcuna convenzione ma unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il suddetto utilizzo.

5.2. E nella specie il previo accordo tra le due amministrazioni - anche a prescindere dalla modifica del regolamento comunale che ha mutato l’inciso “previo accordo” in “previo accordo o nulla osta” - è certamente intervenuto (cfr. doc. 9 e 10 dep. il 7/9/2010 nel fascicolo di parte resistente) in termini tali da soddisfare il presupposto di legge.

E comunque non c’è una differenza sostanziale tra una convenzione preliminare all’utilizzo della graduatoria ed un accordo che comunque subordini la decisione di utilizzo della graduatoria al nulla osta dell’amministrazione che tale possibilità conceda ad un ente diverso”.

Di diverso avviso, però, è la Procura della Corte dei Conti per la Regione Veneto, la quale tende a considerare necessaria l’esistenza di una convenzione specifica tra le Pubbliche Amministrazione e sta inviando inviti a dedurre ai soggetti responsabili dello scorrimento della graduatoria senza convenzione.

Si invitano dunque gli enti che vogliono utilizzare lo c.d. scorrimento della graduatoria di un altro Comune a porre in essere dei previ accordi/convenzioni al fine di evitare eventuali accertamenti della magistratura contabile.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 864 del 2013

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