Sulla distinzione tra interesse paesaggistico ed interesse urbanistico-edilizio
Nel caso di specie, la societĂ proprietaria di un albergo costituito da un complesso di vari edifici che si sviluppano intorno ad una corte, in passato coperta da una tenda montata su un telaio metallico, voleva rimpiazzare detta copertura con una struttura di metallo e pannelli di vetro apribili.
Il Comune accertava che l’esecuzione dell’opera era difforme dal progetto autorizzato ed irrogava la relativa sanzione. La società presentava un accertamento di compatibilità paesaggistica, deciso in senso favorevole, ed una coeva istanza di sanatoria edilizia, conclusasi con il diniego.
Il TAR Veneto ha ritenuto che i due provvedimenti non siano contraddittori, perché restano distinte le valutazioni che il Comune compie dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
In aggiunta a quanto detto sopra, immagino che restano distinte le valutazioni che il Comune compie dal punto di vista paesaggistico, con l’accertamento di compatibilità paesaggistica, poi deciso in senso favorevole, in quanto di fatto si estingue il reato panale.
Di fondo rimane il fatto se doveva andare avanti fin da subito l’accertamento di compatibilitĂ paesaggistica, poi deciso in senso favorevole, e le coeva istanza di sanatoria edilizia, a cui si doveva dare il CONTRARIO sapendo che si concludeva con il diniego. Invero la legge ora tiene distinte i due aspetti, ma il problema rimane, visto che l’ordinanza bisogna che si faccia.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!