Un caso di illegittima demolizione e ricostruzione
Nel caso di specie il privato ricostruiva, sul medesimo sedime ove insisteva un precedente fabbricato, un edificio con caratteristiche del tutto innovative quanto alla parte nord, e con incremento volumetrico quanto alla parte sud; il PdC rilasciato dal Comune autorizzava la demolizione completa del vecchio edificato, ad eccezione del muro perimetrale sul lato nord, che doveva essere mantenuto fino all’altezza di 3,30 metri. Tale parete era collocata a una distanza di soli 3 metri dal confine, inferiore a quella di 5 metri prescritta dalle norme edilizie comunali intervenute in epoca successiva all’originaria edificazione.
Il TAR Veneto, sulla base delle norme vigenti ratione temporis, ha qualificato detto intervento come nuova costruzione e ha chiarito perché non sussistevano i presupposti per rilasciare la sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, né la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 T.U. cit.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Immagino che se tutto è imperniato al fatto che “”””Tale parete era collocata a una distanza di soli 3 metri dal confine, inferiore a quella di 5 metri prescritta dalle norme edilizie comunali intervenute in epoca successiva all’originaria edificazione.””””—- mi pare anche logico il principio di base delle norme vigenti ratione temporis….
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