Valutazione dell’abuso edilizio e calcolo della fiscalizzazione
Nel caso di specie, una società proprietaria di un complesso di vari edifici circostanti una corte sostituiva la vecchia copertura di detta corte, costituita da una tenda montata su un telaio metallico, con una struttura di metallo e pannelli di vetro apribili.
Di fronte alle contestazioni del Comune, la società negava che la nuova copertura avesse determinato un aumento di volume o di superficie, essendo la stessa apribile ed inidonea a determinare un volume edilizio.
Il TAR Veneto ha però ricordato che la valutazione degli abusi edilizi presuppone una visione complessiva e non atomistica degli interventi posti in essere, in quanto il pregiudizio arrecato all’assetto urbanistico deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
Il TAR, a seguire, ha dichiarato illegittimo il metodo di calcolo della fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 T.U. edilizia compiuto dall’Agenzia delle Entrate, per aver preso in esame il valore dell’intero volume realizzato con la copertura e non il valore delle opere abusive realizzate, nonché per aver utilizzato il metodo cd. dei flussi di cassa per stabilire il valore delle opere invece del metodo sintetico-comparativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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