Se la Stazione appaltante sbaglia a qualificare la propria gara d’appalto…
Nel caso di specie, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) bandiva una gara per l’affidamento del servizio di “Comunicazione, pubblicità e informazione del Programma di Rete Rurale Nazionale (RRN)”, qualificandolo come appalto relativo a servizi “prevalentemente” intellettuali, per i quali non vige l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza ex art. 95 d.lgs. 50/2016.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha invece affermato che l’articolazione delle prestazioni oggetto di quell’appalto includeva attività di tipo materiale ed esecutivo, che presupponevano la necessità di adottare le prescritte misure di sicurezza con conseguenziale obbligo di dichiarare i relativi oneri in sede di offerta.
Se in linea generale l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio (cfr. artt. 95, co. 10 ed 83, co. 9 Codice appalti), nel caso specifico il soccorso doveva ritenersi ammissibile, poiché né il bando né il disciplinare evidenziavano in alcun modo la necessità di indicare gli oneri di cui si discute, a causa dell’erroneo convincimento sulla natura dell’appalto in capo alla Stazione appaltante.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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