Principii in materia di vincolo boschivo
Il Consiglio di Stato ricorda quali sono i principii in materia di vincolo boschivo, come indicato dall’art. 142, co. 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004.
In primo luogo, il Giudice Amministrativo ricorda che la nozione di bosco è definita in via legislativa, dapprima dall’art. 2 d.lgs. n. 227/2001 (ora abrogato, ma a cui fa ancora riferimento il Codice dei Beni Culturali), ed ora dagli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 34/2018; peraltro, secondo la giurisprudenza, tale nozione normativa deve essere contemperata con una nozione sostanziale in funzione dell’applicazione del relativo vincolo paesaggistico, che altrimenti sarebbe manifestamente illogico.
Tale vincolo sussiste peraltro ex lege, e pertanto può essere modificato (in estensione o in riduzione) solamente dalle Regioni in forza della propria potestà concorrente: mentre gli strumenti comunali non possono modificare il vincolo boschivo.
Peraltro, l’apposizione del citato vincolo ha funzione certativa, ed opera ex tunc; tale apposizione, in quanto discrezionale, può essere contestata solo per vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza.
Ringraziamo sentitamente Daniele Iselle del Comune di Verona per la segnalazione della decisione.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!