TUE distanze e TUE Ristrutturazione edilizia: un nuovo chiarimento
I dottori urbanisti Daniele Rallo e Luca Rampado, che sentitamente ringraziamo, ci inviano un articolo sulle novità in materia di distanze e ristrutturazione edilizia, introdotte nel testo unico dell'edilizia dal DL 16.7.2020 n.76 (semplificazioni), convertito in legge dalla legge n.120 del giorno 11.9.2020, che volentieri pubblichiamo
20210220_Demolizione_e_ricostruzione_Ristrutturazione_edilizia_Urbanistica
Ringraziando i dott.ri Rallo e Rampado per le loro approfondite considerazioni, mi permetto di segnalare che l’interpretazione letterale della norma sembra richiedere l’approvazione del PUA solo nelle ZTO A e/o nelle arre di pregio a queste assimilate. Infatti, pur nella “salvezza dei diritti di terzi”, la nuova definizione di demo-ricostruzione prevista dall’art. 2 bis, c 1 ter del d.P.R. n. 380/2001 sembra scardinare la vigenza assoluta del d.m. n. 1444/1968 ed ammettere interventi edilizi che, solo alcuni mesi fa, non erano giuridicamente realizzabili.
Quindi, si potrebbe sostenere che il PUA non è affatto necessario al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla norma in commento?
Voi cosa ne pensate?
Avv. Matteo Acquasaliente
Se lo strumento urbanistico prevedesse una generica possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona A senza grado di protezione, anche con modifica di sagoma/sedime ed eventuale aumento volumetrico, di per sè questa norma comunale sarebbe sufficiente per classificare tali interventi come “ristrutturazione” anziché come “nuova costruzione” ?
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