Legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 4-bis l. R.V. n. 4/2015
Il TAR Veneto sottolinea che la deroga alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 8, co. 4-bis della l. R.V. n. 4/2015 (introdotto dalla l. R.V. n. 30/2016) è costituzionalmente legittima, in quanto prevista in attuazione dell’art. 2-bis T.U. Edilizia. Tale norma, lo si ricorda, prevede espressamente la possibilità per le Regioni di derogare al d.m. n. 1444/1968.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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SCUSATE fatto confusione si tratta:
Art. 66
Modifica dell’articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.”.
io ero fermo che era stata impugnata e ritenuta incostituzionale. .
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