Gli atti endoprocedimentali non valgono ad impedire la formazione del silenzio-inadempimento
Il TAR Veneto ha affermato che l’adozione di atti endoprocedimentali (quali la comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio-inadempimento: solo l’emanazione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La regione in parte era intervenuta per risolvere questo problema, inserendo l’art. 6bis nella L.R. 55/2012, poi cassata- art. 20 LR 29/2019
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