Limiti di altezza ai sensi dell’art. 8 d.m. n. 1444/1968
Il Consiglio di Stato ricorda alcuni principii in materia di applicazione dell’art. 8 del d.m. n. 1444/1968, in particolare in relazione alla disciplina sul Piano Casa della Regione Veneto.
In particolare, il Giudice sottolinea che in zona A, per il calcolo dell’altezza massima consentita non si devono tenere in considerazione solamente gli edifici contigui e frontistanti a quello oggetto di intervento, ma anche quelli “circostanti” aventi carattere storico-artistico. Con tale termine, però, non vanno intesi tutti gli edifici del centro storico, ma solamente quelli effettivamente attorno l’immobile oggetto di intervento, i quali fungono da limite massimo per le altezze. Lo scopo della norma, infatti, è quello di evitare che le nuove costruzioni e le trasformazioni impediscano la visuale sugli edifici vicini.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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